I lavoratori dipendenti all’interno della propria azienda, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs 81/08, hanno il diritto di nominare un Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il numero minimo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è il seguente: 1 per le aziende sino a 200 lavoratori, 3 da 201 a 1000 lavoratori e 6 oltre 1000 lavoratori.
Il lavoratore eletto dovrà frequentare, successivamente all’elezione, un corso di formazione della durata minima di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda.